ASSINDATCOLF: SI all’obbligo vaccinale per badanti e colf

“Alle famiglie che ogni giorno si affidano al prezioso aiuto di badanti, colf e baby sitter consigliamo, vista la tipologia delle mansioni svolte ed i rischi specifici che possono derivare per il datore e i suoi familiari, di inserire nei nuovi contratti di lavoro la disponibilità dei domestici a vaccinarsi contro il Covid (o la validità del Green Pass) quale condizione necessaria per l’assunzione, soprattutto nel caso di assistenza a persone fragili”. È quanto dichiara Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, una delle Associazioni nazionali dei datori di lavoro domestico più rappresentative nel Paese e, tramite Fidaldo, firmataria del Ccnl di settore.

“In Italia – prosegue Zini – i lavoratori domestici regolari sono circa 920mila, di questi oltre 437mila prestano assistenza ad anziani e non autosufficienti, per età o per patologia, anche in regime di convivenza. In molti casi non è neanche possibile mantenere il distanziamento o pretendere che l’assistito utilizzi dispositivi di protezione individuale. Ecco perché, se l’obiettivo è veramente quello di tutelare l’abitazione privata e la popolazione fragile, riteniamo sia doveroso che i lavoratori del comparto siano vaccinati, così come dovrebbe essere per tutte le altre categorie che entrano in contatto con la famiglia in modo continuativo (caregiver o operatori socio-sanitari). Nell’auspicio che questa condizione, come dichiarato dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, diventi presto realtà, a tutte le famiglie che come associazione datoriale rappresentiamo sul territorio nazionale abbiamo già consigliato di inserire una specifica clausola nei nuovi contratti di assunzione: la disponibilità dei domestici a vaccinarsi ed il possesso di un Green pass valido. A chi invece – conclude il presidente di Assindatcolf – avesse dei rapporti di lavoro già in essere e si trovasse in difficoltà nell’essere assistito da personale dipendente che non intende vaccinarsi, ricordiamo che nel settore domestico è sempre possibile il libero recesso nel rispetto del periodo di preavviso contrattualmente previsto”.

Roma, 26 luglio 2021

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